Descrizione
ORDINANZA PER TAGLIO ALBERI E ARBUSTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E COMUNALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 16, 17, 18, 29 E 31 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS 285/1992) RIVOLTA ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI
IL SINDACO
Vista la crescente incuria di terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante a ridosso di strade carrabili e pedonali, corsi d’acqua e torrenti (reticolo idrico minore) e aree ad uso comune;
Rilevato che ai bordi delle strade e mulattiere comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi e l’illuminazione pubblica stradale, ostacolando pertanto la visibilità agli utenti della strada con conseguente potenziale pericolo per la circolazione;
Rilevato altresì che la presenza di alberi o siepi nelle immediatamente vicinanze di muri di sostegno delle strade, dei sentieri e delle mulattiere comunali, crea una situazione di usura, infiltrazioni e crollo degli stessi muri con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica;
Considerato che i proprietari dei terreni adiacenti ai corsi d’acqua, ai sensi delle normative di seguito richiamate, hanno l’obbligo di mantenere sgombre le porzioni di terreno a confine con i corsi d’acqua medesimi da vegetazione che possa arrecare ostacolo al deflusso delle acque e pertanto costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
Considerato, altresì, che corre l’obbligo, su tutto il territorio comunale, di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate nel Regolamento sui rifiuti;
Ritenuto necessario disporre affinché i privati proprietari di aree limitrofe alle strade comunali, ai sentieri, alle mulattiere ed alle aree pubbliche in generale provvedano al taglio di rami e/o piante e siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade compromettendo la viabilità, nascondendo la segnaletica, ostacolando l’illuminazione pubblica, creando pericolo per le linee elettriche e telefoniche e per i muri di sostegno delle strade e per lo stesso reticolo idrico minore;
Visti gli artt. 16, 17, 18, 29 e 31 del vigente Codice della strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il regolamento di Polizia Urbana;
Visti gli articoli 892 a 894 del Codice Civile;
Visti gli articoli 50 e 54 T.U.E.L. 267/2000;
ORDINA
A tutti i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali, mulattiere e aree pubbliche (parcheggi, marciapiedi, cimiteri ecc.) e suoli prospicienti i corsi d’acqua e torrenti rientranti nella competenza del Comune, di provvedere ENTRO IL 15 LUGLIO al taglio delle piante e degli arbusti che:
§ siano stati piantati o cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore di 3,00 metri dalla sede stradale fuori dai centri abitati (alberi d’alto fusto)
§ siano stati piantati o cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore di 3,00 metri dalla sede stradale fuori dai centri abitati (siepi e arbusti con altezza superiore a metri 1,00)
§ siano stati piantati o cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore di 1,50 metri dalla sede stradale fuori dai centri abitati (siepi e arbusti con altezza fino a metri 1,00)
§ si protendono oltre il confine stradale e/o a distanza inferiore a due metri dai corsi d’acqua e torrenti
§ nascondono la segnaletica stradale
§ interferiscono con l’illuminazione pubblica notturna
§ possono creare disagi in caso di caduta su linee elettriche e telefoniche
§ sono nei pressi di muri di contenimento delle strade pubbliche, dei sentieri e delle mulattiere comunali
§ creano ostruzione nel regolare deflusso delle acque di prima pioggia e nei corsi d’acqua di competenza comunale
Di porre a carico dei privati proprietari dei terreni l’obbligo costante di mantenere, curare e tagliare l’erba, rami pendenti prospicienti e confinanti con le strade, marciapiedi, mulattiere, aree comunali al fine di evitare ogni potenziale pericolo per la circolazione.
Nell’eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi, soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio, l’Amministrazione Comunale eseguirà direttamente i lavori senza ulteriore comunicazione, con recupero delle relative spese.
RAMMENTA
CHE L’OBBLIGO DI PULIRE I TERRENI PERMANE TUTTO L’ANNO
CHE SARANNO EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE DEL RISPETTO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
CHE ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative oltre l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, previste dal C.d.S.:
ARTICOLO C.D.S |
OGGETTO |
SANZIONE |
16 |
Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati |
da € 173 a € 694 (pagamento entro 5 gg. € 118,30) |
17 |
Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati |
da € 430 a € 1.731 (pagamento entro 5 gg. € 295,40) |
18 |
Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati |
da € 173 a € 694 (pagamento entro 5 gg. € 118,30) |
29 |
Piantagioni e siepi |
da € 173 a € 694 (pagamento entro 5 gg. € 118,30) |
31 |
Manutenzione delle ripe |
da € 159 a € 641 (pagamento entro 5 gg. € 118,30) |
che sono previste precise responsabilità civili e penali a carico di coloro che risultano inadempienti in caso di eventuali danni cagionati a persone o cose ascrivibili agli stessi.
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Rieti nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni della suddetta pubblicazione.
Sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza le forze pubbliche
DISPONE
La pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune nonché la più ampia diffusione attraverso adeguate forme di pubblicità, alla cittadinanza e agli utenti della strada, in particolare, con affissioni e sintetici comunicati stampa;
La trasmissione della presente ordinanza a:
Stazione Carabinieri di Cottanello
U.T.C. – sede
Stazione Carabinieri Forestali di Contigliano
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2025, 13:50